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Codice Etico di Ophir Milano

PREMESSA

Ophir Milano è un beauty brand di Farmoderm S.r.l.

Farmoderm S.r.l. (di seguito solo “Farmoderm” o la “Società”) opera nel mercato della dermocosmetica e rappresenta l’indiscussa eccellenza dermatologica nel settore della sanità e della terza età in particolare, offrendo numerosi prodotti dermocosmetici e per la cura dell’anziano, a marchio proprio e con formulati protetti da brevetti. La Società nasce alla fine degli anni ’80 come Farmoderm Laboratori Farmodermatologici, per volontà di un gruppo di professionisti specializzati in farmaceutica, medicina, pediatria, dermatologia, ginecologia e geriatria. La Società ha inteso assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle proprie attività aziendali, a tutela della propria immagine, mantenendo alta la reputazione dell’azienda.

Farmoderm è consapevole che l’adozione di un Codice Etico, ove vengano sanciti i valori, già parte integrante della mission aziendale, sia di primaria importanza, oltre che nella prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (di seguito anche solo il “Decreto”), cui la Società ha deciso di adeguarsi, anche per il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso un’azione efficace, efficiente e trasparente. Il presente documento (di seguito il “Codice Etico” o il “Codice”), adottato dall’Organo Amministrativo di Farmoderm, enuncia, pertanto, i principi ai quali la Società si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti i Destinatari.


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. I DESTINATARI

I principi del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti coloro che, nell’ambito della Società, ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, per coloro che cooperano e collaborano con essa – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi, per tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, e per chiunque intrattenga con la Società rapporti d’affari (di seguito i “Destinatari”). La Società si impegna a diffondere il Codice Etico affinché i valori etico-comportamentali cui l’attività aziendale si ispira siano portati a conoscenza di tutti i Destinatari, nonché a garantire al personale aziendale adeguata formazione sui suoi contenuti. Tutti i Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6 del Decreto, adottato dalla Società.


CAPO II

PRINCIPI ETICI

La Società accetta e condivide i principi etici (i “Principi”) di seguito enunciati: – legalità; – imparzialità; – professionalità e affidabilità; – lealtà e buona fede; – valore della persona e delle risorse umane; – trasparenza e correttezza nella gestione delle informazioni societarie; – riservatezza e tutela dei dati personali; – prevenzione del conflitto di interessi; – tutela della salute e sicurezza sul lavoro; – tutela ambientale; – contrasto ai fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio; – tutela della concorrenza; – tutela dei beni aziendali; – valorizzazione del sistema di qualità; – tutela della proprietà intellettuale; – correttezza nella gestione degli adempimenti in materia di pubblicità e marketing; – correttezza nella gestione dei sistemi informativi; – trasparenza e correttezza nella gestione degli adempimenti fiscali e doganali. I Destinatari nelle attività lavorative e professionali svolte per la Società conformano la loro condotta ai Principi enucleati nel presente documento. In nessun caso la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio di Farmoderm giustifica comportamenti contrari ai Principi stessi. I rapporti tra i Destinatari e la Società, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.


2. LEGALITÀ

Nelle attività lavorative svolte per conto o nell’interesse della Società, i comportamenti dei Destinatari sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi nazionali, comunitarie e internazionali vigenti e applicabili alla Società o nella gestione del rapporto con la stessa.


3. IMPARZIALITÀ

I Destinatari operano con imparzialità nel migliore interesse della Società, assumendo le decisioni secondo criteri di valutazione oggettivi e sostenendo relazioni trasparenti ed eque nei rapporti con gli stakeholders della Società.


4. PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ

I principi di professionalità e affidabilità costituiscono un valore fondamentale in Farmoderm e implicano attenzione e collaborazione nella conduzione delle proprie attività. Farmoderm svolge la propria attività commerciale in conformità con i più elevati standard di comportamento etico-professionali. Tutte le attività poste in essere per la Società devono essere svolte con la massima diligenza, professionalità e affidabilità. I Destinatari sono chiamati a svolgere le attività di propria competenza e ad osservare gli accordi con la Società con un impegno adeguato alle responsabilità e ai compiti loro affidati, tutelando la reputazione e l’immagine di Farmoderm.


5. LEALTÀ E BUONA FEDE

Nello svolgimento dell’attività professionale, la Società richiede lealtà, rispetto e comportamenti secondo buona fede, nonché l’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste, nel rispetto delle regole e delle direttive impartite.


6. VALORE DELLA PERSONA E DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane rappresentano per Farmoderm un valore indispensabile e prezioso per il proprio sviluppo. La Società tutela, pertanto, il valore della persona e delle risorse umane. In tale prospettiva, Farmoderm non tollera alcuna condotta discriminatoria, né alcuna forma di molestia o di offesa personale. Farmoderm si impegna sia a sviluppare le capacità e le competenze dei dipendenti, affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, sia a tutelare le condizioni di lavoro nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona. Farmoderm si impegna a garantire che nell’ambiente di lavoro e nell’esercizio di tutte le attività aziendali non si verifichino molestie o comportamenti discriminatori basati su età, sesso, orientamento sessuale, razza, colore, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose, stato civile e familiare, disabilità o su altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro. La Società vieta qualsiasi forma di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché la commissione o l’istigazione alla commissione di atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei casi in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Farmoderm esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati tali: – la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; – le interferenze ingiustificate con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; – l’ostacolo alle prospettive di lavoro altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti. Nella selezione e gestione del personale, la Società adotta criteri di pari opportunità, di merito e di valorizzazione delle capacità, competenze e potenzialità dei singoli individui, impegnandosi ad esercitare le prerogative datoriali previste dalla legge con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso. Farmoderm si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna. In particolare, la Società si impegna a: – adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane; – provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna; – creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche o orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni, promuovendo la serenità delle persone che operano presso la Società. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. La Società garantisce il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro, rifiutando qualsiasi forma di sfruttamento nei confronti della manodopera utilizzata, assunta o impiegata anche da parte di terzi soggetti operanti in favore della Società. La Società non instaura o non prosegue rapporti con fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni che utilizzano manodopera in condizioni di sfruttamento. La Società non instaura alcun rapporto di lavoro né alcuna forma di collaborazione con soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, né si avvale di società che utilizzino manodopera irregolare o in violazione degli standard lavorativi generalmente applicati o previsti dalle norme locali e internazionali.


7. TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Farmoderm ritiene che la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo. Le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei Destinatari si ispirano alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, ogni azione, operazione o transazione viene correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Affinché i dati contabili rispondano ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, per ogni operazione contabile viene conservata agli atti un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: – un’accurata e fedele registrazione contabile; – un’immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottese all’operazione medesima; – un’agevole ricostruzione del processo decisionale e autorizzativo, nonché l’individuazione dei livelli di responsabilità. Ciascun dipendente, per quanto di propria competenza, agisce secondo modalità tali per cui ogni dato inerente alla gestione della Società sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità. Ciascuna registrazione contabile riflette esattamente le risultanze della relativa documentazione di supporto, che viene correttamente archiviata e custodita con cura per essere facilmente reperibile. Nella gestione delle attività sociali, i Destinatari sono tenuti a rendere, anche all’esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate.


8. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società tutela la confidenzialità delle informazioni che costituiscono patrimonio aziendale, o comunque delle informazioni o dei dati personali di terzi in proprio possesso, nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente anche in materia di tutela dei dati personali. L’obbligo di riservatezza si estende, pertanto, oltre ai dati societari che non siano già pubblici e alle modalità di gestione dei processi aziendali, anche alle informazioni relative a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, di cui la Società acquisisce e tratta i dati personali. Nessun Destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, dall’utilizzo di informazioni riservate o di dati personali, acquisiti in occasione delle attività svolte per la Società, né comunicare dette informazioni ad altri o raccomandare o indurre altri all’utilizzo delle stesse. Nella comunicazione a terzi delle informazioni, consentita per ragioni commerciali, deve essere espressamente dichiarato il carattere confidenziale dell’informazione e richiesta l’osservanza dell’obbligo di riservatezza al terzo. Nel caso di accesso a informazioni di tipo elettronico protette da password, queste ultime possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti assegnatari, che hanno l’obbligo di custodirle accuratamente e di non divulgarle.


9. PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Nella conduzione delle attività, tutti i Destinatari evitano situazioni di conflitto di interessi. Per conflitto di interessi si intende il caso in cui venga perseguito un interesse diverso dalla missione aziendale o si compiano attività che possano, comunque, interferire con la capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della Società, ovvero ci si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari della Società stessa. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata dai Destinatari coinvolti, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità da parte del referente o dell’organo sociale a ciò preposto.


10. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Farmoderm promuove e garantisce la tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, nonché di tutti coloro che accedono ai propri uffici e ambienti di lavoro. La Società si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Farmoderm si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza in chiave di prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari; ricerca i migliori standard di sicurezza disponibili ed applicabili alle attività aziendali sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche consolidate; implementa azioni preventive volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Farmoderm promuove programmi formativi volti a responsabilizzare il personale aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti aziendali, a tutti i livelli, nella gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro; assicurare la comprensione, applicazione e mantenimento, a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, delle corrette procedure operative, delle norme di sicurezza vigenti e delle disposizioni della direzione, nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per aumentare il livello di protezione dei lavoratori. In tale ottica, ogni Destinatario è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui opera e a tenere comportamenti responsabili a tutela propria e degli altri. Tutti i dipendenti di Farmoderm devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro. Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidono sull’ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti. In particolare, è fatto divieto di: – detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro; – fumare nei luoghi di lavoro. Farmoderm pone in essere tutte le misure necessarie volte a individuare, valutare e monitorare i rischi relativi all’integrità fisica dei lavoratori, nonché di tutti coloro che si trovano ad operare presso gli ambienti di lavoro della Società.


11. TUTELA AMBIENTALE

Farmoderm rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso l’uso delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l’individuazione delle soluzioni di minore impatto ambientale in termini di scelta delle materie prime, dei materiali e imballaggi. La Società persegue il miglioramento dell’impatto ambientale in tutte le sue forme, in particolare mediante una corretta gestione dei rifiuti.


12. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

La Società richiede massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con i terzi, nel pieno rispetto delle normative, nazionali e internazionali, in tema di lotta al fenomeno del riciclaggio. Tutte le transazioni finanziarie trovano adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali e vengono effettuate mediante mezzi di pagamento che ne garantiscono la tracciabilità. I Destinatari non possono di conseguenza avviare rapporti d’affari per conto della Società con clienti, fornitori, consulenti, collaboratori esterni o terzi che non diano garanzie di onorabilità, non godano di buona reputazione o il cui nome sia associato a vicende connesse a riciclaggio. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione economica e finanziaria dell’azienda, Farmoderm vieta ai Destinatari di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero compiere in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. La Società non acquista beni che, in ragione delle condizioni di offerta, diano motivo di dubitare della liceità della loro provenienza e non intrattiene rapporti economici con soggetti in relazione ai quali vi sia fondato motivo di ritenere che pongano in essere attività illecite.


13. TUTELA DELLA CONCORRENZA

Farmoderm osserva le norme vigenti in materia di concorrenza, ed intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori, che possano integrare forme di concorrenza sleale, nel rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e delle disposizioni della Authority regolatrice del mercato. La Società si impegna, pertanto, a fornire all’Authority antitrust tutte le informazioni richieste, collaborando attivamente nel corso di eventuali procedure ispettive. In particolare, la Società richiede ai Destinatari di astenersi da pratiche tali da rappresentare una violazione delle disposizioni sulla concorrenza, e dall’essere coinvolti, sia personalmente sia tramite terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti che possano apparire come violazioni della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato. A tale fine, Farmoderm si impegna a non utilizzare segreti aziendali altrui, a non adottare condotte finalizzate ad intralciare il funzionamento delle attività di società concorrenti e a non porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per l’impresa concorrente. Sono pertanto vietati comportamenti ingannevoli o che possano integrare forme di concorrenza sleale e/o di abuso di posizione dominante.


14. TUTELA DEI BENI AZIENDALI

I beni aziendali devono essere utilizzati operando con diligenza, in maniera responsabile ed in linea con le procedure aziendali predisposte per regolamentarne l’utilizzo al fine di garantire la tutela e l’integrità dei beni stessi. In particolare, il personale aziendale deve: – utilizzare con scrupolo i beni affidati; – evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, anche da parte di terzi, che possano essere causa di inefficienza o pregiudizio per l’interesse aziendale. È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio.


15. VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ

Farmoderm si pone come obiettivi primari l’elevata Qualità delle proprie attività, la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, la ricerca del continuo miglioramento e dell’innovazione. A tal fine, la Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015. Farmoderm opera nel mercato della dermocosmetica, offrendo più di 200 prodotti cosmetici e parafarmaceutici e, pertanto, individua nell’implementazione, nel mantenimento e nel miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità il mezzo più adeguato a raggiungere e mantenere i propri obiettivi di efficienza ed efficacia dei processi. La Società ha strutturato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità su processi che seguono lo schema “PDCA” (Pianificare, Fare, Verificare, Agire) guidati dalla Leadership dell’alta direzione aziendale che, dall’analisi delle esigenze ed aspettative delle parti interessate rilevanti, del contesto nel quale opera l’organizzazione e della valutazione dei rischi, si pone l’obiettivo di: – dimostrare la capacità di fornire con regolarità prodotti dermocosmetici o servizi che soddisfino i requisiti del cliente; – accrescere la soddisfazione dei clienti. L’adozione di procedure operative controllate, l’impiego di materie prime accuratamente selezionate e il ricorso ad officine di produzione dotate di impianti tecnico-farmaceutici all’avanguardia, permettono di garantire lo svolgimento di un’attività aziendale con standard qualitativi sempre molto elevati. I Destinatari sono pertanto chiamati a rispettare quanto indicato nelle procedure del Sistema di Gestione della Qualità.


16. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Società assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale. I Destinatari sono tenuti a proteggere ogni forma di proprietà industriale e intellettuale, sia della Società sia di terzi, con riferimento a diritti d’autore, brevetti, marchi, segni distintivi, disegni, modelli, segreti commerciali o altro bene immateriale. I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di tutte le opere dell’ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore. All’uopo, è fatto divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione o riproduzione, in qualunque forma e senza diritto, di beni protetti da privativa industriale o intellettuale, con particolare riferimento a qualsiasi comportamento che possa recare pregiudizio ai marchi e brevetti aziendali.


17. CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E MARKETING

Farmoderm sostiene che una comunicazione pubblicitaria responsabile può aiutare a compiere scelte appropriate in relazione all’acquisto di prodotti dermocosmetici, nonché a comprendere l’importanza della cura e dell’igiene personale per mantenere uno stato di costante benessere fisico e prevenire eventuali problematiche dermatologiche. La Società si impegna, pertanto, ad adottare una politica di comunicazione pubblicitaria rispettosa della libertà e dignità delle persone, attenendosi alla verità nelle comunicazioni pubblicitarie e/o di altro genere, nonché astenendosi dal diffondere contenuti falsi e ingannevoli.


18. CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

I Destinatari sono tenuti ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società unicamente per perseguire gli scopi aziendali e compatibilmente con le attività di propria competenza. Tutti i Destinatari autorizzati all’uso delle apparecchiature e dei sistemi informatici della Società si servono delle risorse informatiche aziendali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti: è fatto espresso divieto di porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici, della Società o di terzi. Tutti gli utenti tutelano l’integrità delle apparecchiature e dei sistemi informatici interni, astenendosi da manipolazioni che ne possano modificare in qualsiasi modo le funzionalità.


19. CORRETTEZZA E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DOGANALI

La Società garantisce la correttezza di ogni operazione contabile e di ogni dichiarazione ai fini fiscali e doganali. I Destinatari promuovono la completezza, la chiarezza e l’accuratezza dei dati e delle informazioni trattati, il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili; la puntuale corrispondenza tra documenti fiscali e le relative operazioni; la puntuale corrispondenza tra documenti doganali e le relative operazioni; la correttezza e veridicità delle dichiarazioni fiscali e doganali. I terzi, che a qualunque titolo si interfacciano con la Società nella gestione degli adempimenti fiscali e doganali, garantiscono un’adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte per il raggiungimento degli scopi sociali nelle attività di riferimento, nel rispetto dei principi enunciati.


CAPO III

RAPPORTI CON I TERZI

20. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

I rapporti e le relazioni con le Pubbliche Amministrazioni, con le Amministrazioni Indipendenti, con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio e, in ogni caso, qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, sono ispirati alla più rigorosa osservanza delle disposizioni normative applicabili e dei principi di trasparenza, onestà e correttezza. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti, i soggetti che rappresentano la Società non devono influenzare impropriamente i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. La gestione dei rapporti con i funzionari, esponenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione è in ogni caso riservata esclusivamente ai ruoli aziendali a ciò autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigente. Farmoderm vieta i seguenti comportamenti poiché contrari ai Principi del presente Codice Etico: – promettere e/o offrire, anche per interposta persona, omaggi, erogazioni in denaro o altre utilità a funzionari pubblici o loro familiari, diretti ad acquisire trattamenti di favore per la Società, salvo si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore o comunque rientranti nelle normali pratiche commerciali, previa autorizzazione da parte dei soggetti preposti; – costringere o indurre terzi a dare o promettere, in favore di funzionari pubblici o loro familiari, denaro o altre utilità; – fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità Amministrative Indipendenti; – utilizzare eventuali finanziamenti o contributi pubblici ricevuti per scopi difformi da quelli per cui sono stati erogati; – sfruttare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio al fine di farsi dare o promettere indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo per la mediazione illecita nei confronti del Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche all’omissione o ritardo di un atto del suo ufficio; – tenere condotte ingannevoli nei confronti dei funzionari della Pubblica Amministrazione tali da indurli in errore, o violare i principi di buona fede nell’esecuzione dei contratti, ad esempio attraverso la fornitura di prodotti difformi in tutto o in parte dalle caratteristiche indicate nel contratto per origine, provenienza, qualità e quantità. Le visite ispettive da parte delle autorità di controllo e i rapporti con l’autorità giudiziaria devono essere gestiti da personale autorizzato in uno spirito di collaborazione, correttezza e trasparenza, con divieto assoluto di ostacolare il regolare svolgimento dell’attività di verifica attraverso occultamento o distruzione di documentazione.


21. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI

Farmoderm mira alla massima soddisfazione dei propri clienti, garantendo la professionalità, la disponibilità e la tempestività di risposta alle loro esigenze. La Società gestisce i rapporti con i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni con lealtà, correttezza e professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi ed evitando qualsiasi fenomeno corruttivo al fine di assicurare l’avvio o il mantenimento di relazioni d’affari con la Società. Il rapporto giuridico con i clienti, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni viene formalizzato per iscritto e definito secondo i termini e le condizioni indicati nelle/nei procedure/protocolli aziendali, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli stessi. La Società non ammette alcuna forma di pagamento o concessione di vantaggi nei confronti di clienti, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, che non sia strettamente derivante da un’obbligazione contrattuale, come tale disciplinata da un accordo negoziale. Farmoderm si impegna a ricercare nei fornitori, consulenti e collaboratori esterni idonea professionalità e impegno alla condivisione dei Principi del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance, nella tutela e promozione dei Principi del Codice. Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (inclusi consulenti, agenti etc.) la Società richiede di: – osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni e adottare, nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti; – ottenere la collaborazione di fornitori, consulenti e collaboratori esterni nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna; – includere nei contratti una clausola di condivisione dei principi del Decreto e dei principi del Codice Etico da parte dei terzi; – osservare e richiedere l’osservanza delle condizioni contrattualmente previste; – mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni, in linea con le buone consuetudini commerciali; – portare a conoscenza della struttura di Farmoderm coinvolta nell’acquisto del relativo bene e/o servizio i problemi rilevanti insorti con un fornitore, un consulente o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze. Il compenso da corrispondere a fornitori, consulenti e collaboratori esterni dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione di beni, servizi e consulenze, indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. In ogni caso la Società richiede che i fornitori, consulenti e collaboratori esterni operino in conformità a tutte le leggi applicabili, incluse, in via esemplificativa, le leggi sull’impiego relative al lavoro dei minori, agli stipendi minimi, ai compensi per lavoro straordinario, alle assunzioni e alla sicurezza sul lavoro. La scelta dei fornitori, consulenti e collaboratori esterni ricade su soggetti che posseggono requisiti di eticità, affidabilità, buona reputazione, credibilità e onorabilità nel mercato di riferimento, nonché serietà professionale. In particolare, la Società assicura: – l’instaurazione di rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori esterni che godano di una reputazione rispettabile e che siano impegnati solo in attività lecite; – che a nessun fornitore, consulente e collaboratore esterno sia riservato un trattamento sproporzionalmente favorevole circa i corrispettivi dovuti; – la trasparenza degli accordi, evitando la sottoscrizione di qualsiasi patto o accordo contrario alla legge. Anche nei rapporti con clienti, fornitori, consulenti e collaboratori esterni vige il divieto di dare/offrire e/o accettare/ricevere regali, omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità con l’obiettivo di ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività connessa alla Società. Fanno eccezione gli omaggi di modico valore riconducibili alle normali relazioni di cortesia o pratiche commerciali.


22. RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI O DI ALTRA NATURA

I rapporti con le istituzioni sono improntati al massimo rigore, alla trasparenza e alla correttezza nel rispetto dei ruoli istituzionali. Analoghe regole comportamentali caratterizzano le relazioni politiche e sindacali che Farmoderm intrattiene. La Società sostiene iniziative promosse da organismi di comprovata reputazione e per fini meritevoli (e.g. sociali, morali, scientifici, culturali, benefici o di solidarietà) che possano contribuire alla crescita e sviluppo aziendale. I rapporti con il territorio e le comunità locali che entrano in contatto con le attività di Farmoderm sono sviluppati anche attraverso contributi liberali finalizzati a opere meritevoli di supporto, previa verifica dell’integrità e rispettabilità dei destinatari e la coerenza dell’iniziativa con il presente Codice. La Società non promuove i partiti politici e le organizzazioni sindacali, né corrisponde loro contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente. Farmoderm condanna, inoltre, qualunque forma di partecipazione dei Destinatari ad associazioni i cui fini siano vietati dalla legge e contrari all’ordine pubblico e ripudia qualsiasi comportamento diretto anche solo ad agevolare l’attività o il programma di organizzazioni strumentali alla commissione di reati.


23. COMUNICAZIONI VERSO L’ESTERNO

Le comunicazioni della Società verso l’esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali. Esse devono, infatti, essere coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali. I rapporti con i media, su argomenti di particolare rilevanza, sono riservati esclusivamente al vertice aziendale e/o alla funzione aziendale competente. Gli altri dipendenti o le terze persone devono astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l’esterno e aver cura di comunicare alle persone autorizzate e/o alla funzione competente qualsiasi domanda posta dai media. I rapporti con i media sono di norma tenuti dalla funzione aziendale preposta, nonché da coloro che abbiano ottenuto preventivamente l’incarico dal vertice aziendale.


CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

24. VIOLAZIONI E CONSEGUENZE SANZIONATORIE

La Società sanziona le violazioni del presente Codice Etico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro. L’osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. L’eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico può costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, in conformità alle previsioni dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa. Il rispetto dei principi del presente Codice Etico forma parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti coloro che intrattengono rapporti di affari con la Società. In conseguenza, la violazione delle disposizioni del presente Codice Etico può costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti. Il compito di vigilare sull’osservanza del presente Codice Etico è affidato all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che svolge detto compito con imparzialità. Il personale aziendale può rivolgersi a detto Organismo di Vigilanza in caso di dubbi in merito alla interpretazione del presente Codice Etico.


25. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E WHISTLEBLOWING

È fatto obbligo ai Destinatari di segnalare all’Organismo di Vigilanza, agli esponenti aziendali o ai referenti gerarchici, ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tutti i Destinatari esterni alla Società (i.e. fornitori, consulenti e collaborati esterni) possono riferire ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico, di cui vengano a conoscenza, al referente aziendale o al management della Società, che riferirà in seconda istanza all’Organismo di Vigilanza. In caso di segnalazione, l’Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza dell’identità dei segnalanti nelle attività di gestione delle segnalazioni, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società adotta tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante. Le segnalazioni potranno essere inviate, anche in forma anonima, con le modalità sopra descritte.


26. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è approvato dall’Organo Amministrativo della Società e può essere modificato esclusivamente da detto organo sociale.